Guida · aggiornata luglio 2026
Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL): cos'è, come si accede e cosa rischi se la formazione non c'è
Dal 1° gennaio 2026 la formazione sicurezza dei tuoi operai vale solo se è registrata nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore. L'attestato di carta nel raccoglitore, da solo, in ispezione può essere disconosciuto. Ecco cosa dice davvero la legge, come si entra nel fascicolo — e perché quasi nessun titolare ci riesce al primo tentativo.
Cos'è il FEL, in parole semplici
Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore è il fascicolo digitale previsto dall'art. 14 del D.Lgs 150/2015, integrato nel sistema SIISL. Il DL 159/2025 (convertito con L. 198/2025) ha modificato l'art. 37 del Testo Unico Sicurezza: da quest'anno è lì che la formazione sicurezza dei lavoratori deve risultare per avere pieno valore legale.
Tradotto per chi sta in cantiere: hai pagato i corsi, hai gli attestati nel faldone — ma se l'ispettore non li trova nel fascicolo elettronico, per lo Stato quella formazione può non esistere.
Il legame con la patente a crediti (qui si fa male davvero)
Il sistema incrocia il FEL con la patente a crediti. Formazione che non risulta = possibile decurtazione dei crediti = sotto i 15 crediti il cantiere si ferma. Non è una seconda multa: è la moltiplicazione della prima. La formazione mancante costa di suo (−2 crediti), e un DVR non in ordine altri −5.
Come si accede da datore di lavoro: i 3 ostacoli reali
L'abbiamo fatto, con SPID alla mano. Questi sono i tre muri che incontri:
- Il portale giusto non è quello che sembra. Cercando "SIISL" finisci su siisl.lavoro.gov.it, che è il portale welfare (ADI/SFL): lì "Delegato" significa tutore di un beneficiario, e il datore di lavoro viene respinto. Il canale corretto è il Portale Servizi Lavoro — servizi.lavoro.gov.it.
- Lo SPID personale non basta. Devi associare il tuo profilo all'azienda (icona col tuo nome in alto a destra → Gestione Profili → Associa Profilo) oppure avere una delega. La sola P.IVA non apre niente. Di norma questa configurazione ce l'ha il consulente del lavoro — non il titolare.
- Il visualizzatore per i datori non è ancora pienamente operativo: mancano decreti attuativi. Risultato: l'obbligo di fatto esiste, lo strumento pubblico per governarlo è a metà.
Cosa fare adesso, in pratica
- Censisci la formazione di ogni operaio: quale corso, quando, quando scade (l'Accordo Stato-Regioni 2025 ha ridefinito corsi e scadenze).
- Chiedi al tuo consulente del lavoro se la registrazione nel fascicolo è stata fatta — non dare per scontato di sì.
- Tieni un registro tuo, aggiornato e mostrabile in 30 secondi: in ispezione, arrivare prima dell'ispettore è l'unica difesa che funziona.
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Gli attestati vecchi vanno rifatti? No: vanno registrati. Il problema non è la validità del corso, è che risulti nel fascicolo.
Chi deve caricare la formazione nel FEL? I soggetti formatori e i canali previsti dal sistema; come datore devi verificare che risulti — la responsabilità dell'operaio non formato in cantiere resta tua.
Vale anche per i subappaltatori? La formazione è obbligo del loro datore, ma come committente rispondi in solido di chi entra nel tuo cantiere: leggi cosa controlla l'INL in ispezione.
Fonti: DL 159/2025 conv. L. 198/2025 (GU n. 301 del 30/12/2025) · art. 37 c.14 D.Lgs 81/2008 · art. 14 D.Lgs 150/2015 · Circolare INL n. 1/2026.